Art. 13
Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltā di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza, salvo il caso di minore ospitato in stanza singola.
Ove possibile, č assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne.
Al genitore che assiste il minore ricoverato č assicurata la possibilitā di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo.