Art. 11
Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico - terapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostico - terapeutici cui sarà sottoposto e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell' assistenza del minore stesso.
Uno dei genitori ha la facoltà di assistere il minore durante le visite mediche, all' atto dei prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, ogni qualvolta detta assistenza non richieda l' adozione di particolari precauzioni sanitarie e non abbia controindicazioni igienico - sanitarie e sempreché nell' ambiente non siano presenti altri pazienti.