Art. 1
Le Unitą sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall'
articolo 32 della Costituzione e dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell' intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il pił possibile adeguate ai bisogni dell' utente.
Le stesse Unitą sanitarie locali organizzano i servizi e presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.
Nell' approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrą conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalitą, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.