Legge regionale 01 giugno 1985, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
 I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI UTENTI
Art. 6
 
Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, né alcun intervento assistenziale, socio - psicologico od indagine, possono venir praticati contro la volontà dell' interessato, che, di norma, è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.
Il paziente ha pertanto il diritto di chiedere all' operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata, venendo informato anche del rischio, che eventualmente gli deriverà dal rifiuto del trattamento diagnostico - terapeutico proposto dal sanitario curante.
In caso di rifiuto del paziente e se non sono possibili prestazioni alternative il responsabile della struttura provvederà, ove possibile, a trasferire il paziente in altra struttura secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.
Del rifiuto del paziente deve farsi esplicita menzione in cartella clinica, indicando i motivi, le prestazioni sanitarie alternative proposte e le motivazioni tecniche del suo eventuale trasferimento in altra struttura.
Al momento della raccolta dell' anamnesi, che deve essere svolta con la dovuta riservatezza, il malato ha diritto di far riportare il suo pensiero in merito al suo stato di salute ed ad eventuali o presunte incompatibilità con la terapia in atto.
Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che ha titolo e che ne risponde ai sensi di legge.
TITOLO III
 TUTELA DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE DI
ANNI 12