Art. 8
Servizi generali
Nel programma di cui all' articolo 2 va previsto il riordino dei servizi generali economali e tecnici alla luce dei seguenti criteri volti ad ottenere una maggior efficienza ed efficacia e, quindi, una maggior economia di gestione:
- riorganizzazione del lavoro, migliorando le tecniche, i tempi, le metodologie, i percorsi, i consumi ed ogni altro elemento utile per lo scopo;
- accorpamento dei servizi decentrati allorquando la soluzione presenti maggiore economicità di gestione e non sia di nocumento al funzionamento della struttura decentrata;
- omogeneizzazione della scelta dei materiali di consumo e procedimenti associati tra le Unità sanitarie locali nella ricerca del miglior offerente.
La Giunta regionale, sentite le Unità sanitarie locali, stabilisce entro il mese di luglio di ogni anno i generi di consumo o i servizi per i quali è fatto obbligo alle Unità sanitarie locali di ricorrere a forme associative per gli scopi anzidetti.
Il ricorso a forme di appalto dei servizi generali non di carattere sanitario è ammesso solo a condizione della dimostrata economicità e di efficienza di tale scelta rispetto alla conduzione diretta ed alla soppressione dei posti organici del personale già impiegato in tale conduzione.