Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989
Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.
Art. 28
Spese generali
Il finanziamento delle spese generali è effettuato sulla base percentuale rispetto alla complessiva spesa assistenziale.