La quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione per il finanziamento della spesa corrente delle Unità sanitarie locali è suddivisa in:
a) quota a destinazione indistinta;
b) quota a destinazione vincolata da utilizzarsi ai sensi dell' articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
c) quota per interventi imprevisti.