Art. 13
Adeguamento di posti organici
della pianta provvisoria
Il programma di cui all' articolo 2 deve prevedere che i posti organici del personale della pianta organica provvisoria, che risultano eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, siano portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero in via eccezionale trasformati per le esigenze di altri servizi, con particolare riguardo a quelli territoriali.
La trasformazione dei posti è approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La trasformazione può aver luogo solo tra posti di pari livello retributivo ovvero di diverso livello, purché i nuovi posti diano luogo ad una spesa inferiore o al massimo eguale a quella complessiva dei posti soppressi.
Il personale dei posti organici soppressi di cui al primo comma del presente articolo è trasferito di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza in altro posto di corrispondente profilo, posizionale funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, è utilizzato in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti.