Art. 12
Strutture private di ricovero
e specialistiche esterne
In corrispondenza degli adeguamenti dei posti - letto adottati in applicazione dei parametri di cui all' articolo 3 č ridotto in proporzione il numero dei letti convenzionati con le strutture private di ricovero, fatti salvi i requisiti minimi di efficienza.
La riduzione ha luogo a far tempo dal 1 gennaio dell' anno successivo a quello durante il quale ha avuto luogo la decurtazione presso le strutture pubbliche.
Le Unitā sanitarie locali, tenendo conto delle direttive formulate dalla Regione, convengono con le strutture ed i privati convenzionati per la specialistica esterna il fabbisogno programmato di prestazioni annuali, con proiezione nel biennio successivo, ed il limite massimo della relativa spesa oltre il quale la struttura ed i privati non potranno ottenere i corrispettivi.