Legge regionale 03 aprile 1985 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1993

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Legge abrogata implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1993, n. 284, l' illegittimita' costituzionale del primo comma nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell' ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.

Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 57/1993

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.