1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1993, n. 284, l' illegittimita' costituzionale del primo comma nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che, nell' ultima elezione, abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel Consiglio regionale.