Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER GLI INTERVENTIPREVISTI NELL' ANNO 1987 DALLA LEGGEREGIONALE 29 GIUGNO 1983, N. 70

Art. 56

Opere di bonifica ed irrigazione

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 6, quarto comma, lettera c), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 57

Fondo di rotazione per le iniziative economiche

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 16, primo comma, lettera c), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 58

Consorzio per l' Area di Ricerca

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 27, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 59

Opere ed impianti nei poli turistici

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 46, secondo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 60

Programmi di investimento nel Porto di Trieste

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 61

Programmi di investimento nel Porto di Monfalcone

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 62

Programmi di investimento a Porto Nogaro

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.