Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 43

Reimpiego contributi FERS

Nel quadro del reimpiego dei finanziamenti assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti già concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e dell' articolo 49 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa per la realizzazione, nel porto di Trieste, delle opere e delle infrastrutture ammesse al contributo del fondo medesimo.

Per l' erogazione del finanziamento integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.