Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 32

Interventi a favore dell' edilizia agevolata

Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 13.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L' onere di lire 39.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.