Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 24

Interventi a favore della nautica da diporto

Per le finalità previste dalla lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.