Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
CAPO III
 Interventi di tutela ambientale
Art. 39
 Spese per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, č autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 7508 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2 Quarto comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.