Art. 21
Contributi pluriennali alle imprese commerciali
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 22
Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi
fra le piccole imprese commerciali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 23
Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.