Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 3
Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell' anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura, - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
 Finanziamenti all' ERSA per il sistema antigrandine
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.