Art. 59
Opere ed impianti nei poli turistici
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'
articolo 46, secondo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalitā previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l'
articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, č autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.