Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Art. 53
Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
Per le finalità previste dall'
articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72
, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.