Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Art. 45
 Edilizia scolastica
Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1983, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 98 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 98 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Il limite di impegno di lire 227.950.000, autorizzato con l' articolo 7, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 117 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 117 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 315 milioni e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 315 milioni;
- anni dal 1986 al 2004 lire 665 milioni;
- anno 2005 lire 350 milioni.

L' onere di lire 1.645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il limite di impegno di lire 396.750.000, autorizzato con l' articolo 7, nono comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 278 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 278 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 834 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 6 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1985, di lire 500 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.800 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 2.650 milioni fa carico al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.