Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Art. 44
Opere marittime e di navigazione interna
Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66
, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.