Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Art. 37
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:
a) per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma, la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 5320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Detto onere fa carico al capitolo 5323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.