Art. 23
Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.