Legge regionale 02 gennaio 1985, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 08/11/2018

Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 8, comma 10, L. R. 24/2009
Art. 1
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.
2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.
5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.
6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione.
8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 11, L. R. 24/2009
2 Articolo sostituito da art. 6, comma 35, L. R. 34/2015
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 13, L. R. 25/2018
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 14, L. R. 25/2018
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 15, L. R. 25/2018
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 25/2018
7 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 17, L. R. 25/2018
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 37, L. R. 34/2015
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.