Legge regionale 28 dicembre 1984 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1984

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: << Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio >>.

Art. 1

Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 è sostituito con il seguente:

<< Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza >>.

Art. 2

All' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l' espressione: << alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell' interno con decreto 6 luglio 1983 >> è sostituita dalla seguente: << alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza >>.

Art. 3

Al terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l' espressione: << I lavori devono aver inizio entro >> è sostituita dalla seguente: << I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre >>.

Art. 4

La rubrica dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente:

<< Contributi per lavori in corso od ultimati >>.

Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, la frase: << alla data di entrata in vigore della presente legge >> è sostituita dalla seguente: << purché l' ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983 >>.

Al secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):

<< e) dichiarazione, resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983 >>.

Art. 5

Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell' articolo 3 e dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, è riaperto per ulteriori 60 giorni a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge.

Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell' articolo 3 e del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, sono fatte salve ad ogni effetto e sono suscettibili di integrazioni entro il termine perentorio di cui al precedente comma.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.