All'
articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l' espressione: << alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell' interno con decreto 6 luglio 1983 >> č sostituita dalla seguente: << alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza >>.