Art. 2
Č costituito il << Fondo regionale per il finanziamento dei limiti d' impegno relativi a spese e contributi pluriennali a favore delle zone terremotate >>.
A favore di detto fondo č autorizzata l' assegnazione di lire 5.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi alla prima annualitā e - fino a concorrenza dell' importo di lire 1.500 milioni - alla seconda annualitā dei limiti d' impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l' attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, viene istituito, a decorrere dall' anno 1985, al Titolo II - Sezione VI - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.