Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
CAPO II
Art. 18
 
All' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e 24 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole << tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione di cui al citato articolo 20 >>, sono sostituite dalle seguenti: << versato al Fondo di solidarietà regionale >>.
Art. 20
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2 Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
Art. 21
 
All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << per un quinquennio >> sono sostituite dalle parole << per un decennio >>.
Art. 23
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende riferita anche a coloro che siano emigrati da uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 26
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto i requisiti dell' iscrizione negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 31
 
All' articolo 69, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << fino al 95% della >> sono sostituite dalle parole << fino a coprire l' intera >>.
Art. 34
 
All' articolo 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase << , anche a prescindere dall' effettivo utilizzo dei benefici stessi; >>.
Art. 35
 
Il punto 4) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto. >>.

Art. 38
 
I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.
Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile oggetto di demolizione.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1986
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
4 Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 64, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, L. R. 55/1986
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 4, L. R. 26/1988
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
11 Parole sostituite al quarto comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
12 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990