Art. 20
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell'
articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2 Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
Art. 24
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 51 della regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesi e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.
I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.
Art. 35
Il punto 4) del
primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto. >>.
Art. 38
I benefici previsti dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.
Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile oggetto di demolizione.
Art. 39
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 9/1986
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 9/1986
4 Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 64, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, L. R. 55/1986
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
7 Parole sostituite al quarto comma da art. 68, secondo comma, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 4, L. R. 26/1988
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
11 Parole sostituite al quarto comma da art. 53, comma 2, L. R. 26/1988
12 Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990