Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 62
 
A modifica dell' articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall' articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44 fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per l' introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 725 con la denominazione: << Concorso dello Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme accertate sul precitato capitolo 725.