Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 61
 
Per le finalità previste dall' ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XIV - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6101 con la denominazione: << Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Per il recupero previsto dall' undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 920 con la denominazione << Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell' entrata.