Art. 56
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.
L' autorità concedente il contributo provvede d' ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.
I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 40/1996