Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 47
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.
La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell' estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.
La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell' ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.
Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.
Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
L' obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.
Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.
Nell' ipotesi in cui non sia stato disposto dall' autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 9/1986
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
3 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
4 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
5 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, quinto comma, L. R. 9/1986
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
11 Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 29, comma 2, L. R. 26/1988
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 26/1988
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 3, L. R. 26/1988
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
15 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
16 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/1989
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 24/1989
19 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
20 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
21 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
23 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 1, L. R. 50/1990
24 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 3, L. R. 50/1990
25 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
26 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 37/1993
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 4, L. R. 37/1993
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 8, L. R. 37/1993
30 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 9, L. R. 37/1993
31 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
32 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
33 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993