In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione compresi in edifici ad uso misto, nonché a favore dei titolari dei medesimi diritti sui rustici non facenti corpo unico con le abitazioni rurali, di cui all'
articolo 23 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.