Il contributo di cui all'
articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto i requisiti dell' iscrizione negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.