Art. 24
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 51 della regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesi e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.
I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesi entro il 30 giugno 1985.