Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 20
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2 Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989