<< Art. 30
Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 27.
Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai Comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.