Art. 16
I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 55/1986