Art. 15
Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all' entrata in vigore della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.
Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.