Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 15
 
Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all' entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.
Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.