Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 14
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 2, punto 3), lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.