Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 2, punto 3), lettera a), della
legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.