Legge regionale 19 ottobre 1984 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 35

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l' accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l' assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.

In relazione al precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di cui al terzo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è prorogato di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.