﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 19 ottobre 1984

      , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme di revisione contrattuale dello stato  giuridico  e del  trattamento  economico  del  personale  della   Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il personale che alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi  dell' articolo 9  della legge regionale 31 ottobre 1977, n.  58, e dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981,  n.  53,  può  essere inquadrato,  previo   assenso     dell' Amministrazione   di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di  provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;">L' inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge  ed  è  disposto  a  domanda   dell' interessato  dal presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.</p><p style="text-align: justify;">Ai   soli    fini    giuridici    della    determinazione dell' anzianità   nella   qualifica       d' inquadramento, l' anzianità  maturata  dal   personale   suddetto   presso l' Amministrazione  di  provenienza   nella   corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.</p><p style="text-align: justify;">Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento  uno  stipendio  determinato   sommando   i seguenti elementi:<p style="text-align: justify;">- stipendio in godimento alla medesima data presso   l' Ente   di  provenienza,  comprensivo  degli   aumenti   periodici   nonché degli altri assegni fissi e continuativi;</p><p style="text-align: justify;">- importo  corrispondente   all' eventuale  differenza   tra   l' aumento  contrattuale  di cui  all' articolo  24  della   presente  legge  nella  misura  percentuale  indicata  per   l' anno 1984 dall' articolo 25 della presente legge  e  la   somma dei benefici contrattuali conseguiti  alla  medesima   data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio   1982-1984 con esclusione degli importi attribuiti a titolo   di riequilibrio  tra  anzianità  economica  e  anzianità   giuridica.</p></p><p style="text-align: justify;">A decorrere dall' 1 gennaio 1985 lo stipendio  di cui  al precedente comma viene  rideterminato  ai  sensi  del  terzo comma del precedente articolo 29.</p></p></body></html>