Legge regionale 19 ottobre 1984 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 28

Per il personale regionale assunto nel periodo intercorrente dall' 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, lo stipendio spettante nella qualifica di appartenenza viene determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:

- stipendio iniziale previsto dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

- importo di cui all' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della legge medesima.

La norma di cui al comma precedente si applica, a decorrere dalla data d' inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, nonché al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982 ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, ed a quello inquadrato ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.