Legge regionale 19 ottobre 1984 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 23

In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell' 8% degli stipendi iniziali previsti dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell' ottava classe di stipendio.

A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell' effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.

L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.

Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.

La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell' importo di cui all' articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.

(2)

L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.

In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall' 1 gennaio 1983, l' applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell' articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all' articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

Note:

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991

Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991

Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996

Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996

Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997

Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998

Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002