Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO III
 Norme d' inquadramento nel ruolo unico regionale
di particolari categorie di personale
Art. 31
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato dal presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 della presente legge nella misura percentuale indicata per l' anno 1984 dall' articolo 25 della presente legge e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1982-1984 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

A decorrere dall' 1 gennaio 1985 lo stipendio di cui al precedente comma viene rideterminato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 29.