Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO I
 Inquadramento economico del personale regionale
Aumenti contrattuali e scaglionamenti
Art. 23
 
L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.
L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.
Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991
3 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
7 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
8 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
9 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 26
 
Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.
Al personale di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 26/1985
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
3 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/1996
4 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 3, L. R. 20/1996
7 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
8 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
9 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
10 Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 27
 
Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all' articolo 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento all' 1 gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dall' 1 gennaio 1985, nel limite dell' ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente articolo 25.
Art. 29
 
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli Enti di provenienza con l' aumento contrattuale indicato per l' anno 1982 dall' articolo 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' aumento contrattuale stabilito dall' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della presente legge.
Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell' anno 1982, resta definitivamente attribuita e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l' eventuale differenza tra l' importo dell' assegno attribuito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell' anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l' eventuale differenza tra l' importo dell' aumento contrattuale previsto all' articolo 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza.
Per il personale inquadrato nell' anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli Enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.