Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
 NORME SULLO STATO GIURIDICO
E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO II
Art. 2
 
All' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << non pensionabile >> è aggiunta la frase: << e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge >>.
La tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
 
L' interpretazione autentica di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, s' intende riferita anche, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, alla disposizione di cui al quarto comma, primo alinea, dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 8
 
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Note:
1 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2 Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3 Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l' incarico di cui all' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l' indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza.
Art. 16
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie, così rideterminati dall' articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a lire 1.100 orarie, lire 1.250 orarie, lire 1.800 orarie.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 19
 
Al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << undicesimo >>.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985
CAPO III
 Lavoro a tempo parziale
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990