Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, č sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, č riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.