In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al
primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l' accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l' assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.